Secondo me quell’articolo dice sciocchezze.
Ricordo che il problema era stato sottoposto da una utente inglese (ante brexit) alla UE perchè lei aveva un’auto funzionante in garage che non usava da anni e che quindi non era più assicurata, e un giorno suo nipote di nascosto e a sua insaputa aveva preso quell’auto ed aveva causato un grave incidente, mi pare nel cortile: il tribunale inglese l’aveva condannata e lei appunto si era rivolta al tribunale europeo, uscendone perdente.
Ecco probabilmente il motivo scatenante della norma, che mira a tutelare in modo assoluto il terzo danneggiato, non potendo richiamarsi in subordine la norma civilistica generale (pagherebbe comunque il proprietario di tasca propria) perchè nel 99% dei casi potrebbe esserci incapienza rispetto al danno: chi dispone oggi di 2/3/4 o 500.000 euro o più cash ed immediatamente risarcibili al danneggiato?
Per rispondere a Tuareg: il controllo di una targa non assicurata è semplicissimo, e senza scomodare l’utente suonandogli il campanello. Già oggi la banca dati ANIA è collegata in tempo reale con il PRA, quindi nel momento in cui assicuri un’auto la banca dati viene alimentata in tal senso, basta un semplice controllo informatico per sapere se sei assicuratao.
Ragionando a contrario sarebbe quindi facile per lo stato incrociare i dati: dal PRA attingo le targhe circolanti in Italia, e dalla banca dati ANIA controllo se le stesse sono assicurate; il programmino potrebbe girare in background di notte e la mattina ho l’estrazione dei mancati abbinamenti targa circolante/assicurazione.
Il problema delle imposte perse non si pone: se ti obbligo ad averla assicurata l’imposte non si perdono (sia quelle dirette del premio che quelle pagate dalle compagnie derivanti dagli utili su quel premio).
Per i soliti furbetti poi che avevano la macchina rotta ecc. basta porre l’obbligo della comunicazione di fermo tecnico al PRA entro 24/48 ore dall’evento che ne ha causato il fermo (cosa che magari verrebbe imposta ai meccanici, risolvendo a monte almeno l’80% delle possibili contestazioni, e imponendo la comunicazione finale agli utenti nel restante 20% dei casi) sanzionandola pesantemente in caso di dichiarazione falsa o mendace (demolizione coatta del veicolo e multa da 5.000 euro sarebbero un buon deterrente…
).
Una parentesi va’ poi aperta sulle targhe prova dei meccanici: secondo una recente sentenza, l’automezzo già munito di targa propria non può in nessun caso circolare con targa prova, essendo la stessa riservata alla circolazione per prova e collaudo dei mezzi non immatricolati; quindi nel caso di auto dal meccanico, la stessa va lasciata assicurata comunque.